Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/10/2026 - Corte e.d.u., 22 ottobre 2026, Casali c. San Marino

argomento: corti europee - impugnazioni

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Keywords: Impugnazioni - Principio di legalità - tassatività dei mezzi di impugnazione - libertà di espressione

L’art. 6 §1 CEDU, sancendo la garanzia del giudice precostituito per legge, impedisce che un organo giudiziario eserciti poteri decisori ed utilizzi rimedi impugnatori privi di base legale. Ne deriva il divieto di creazione od estensione giurisprudenziale di un rimedio straordinario di annullamento della decisione impugnata, laddove non previsto dalla legge.

Il caso riguarda una cittadina sammarinese condannata per un commento su Facebook relativo ad un ministro; la decisione di condanna era stata annullata dal giudice di terza istanza, che aveva accolto le doglianze difensive concernenti, tra l’altro, la critica politica dell’interessato; successivamente, però, la condanna era stata ripristinata dal Giudice per i rimedi straordinari (JER), il quale, accogliendo il ricorso della parte civile, aveva annullato senza rinvio la decisione favorevole all’imputata attraverso un rimedio non espressamente previsto dalle norme processuali.

La Corte EDU ha ravvisato la violazione dell’art. 6, §1 CEDU, rilevando che il giudice sammarinese aveva esercitato una competenza non attribuitagli dalla legge; ha riscontrato, altresì, l’infrazione dell’art. 10 CEDU, poiché l’interferenza nella libertà di espressione della ricorrente non era giustificata dall’ordinamento, mancando, giustappunto, la base legale per l’annullamento dell’assoluzione.