Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

12/10/2026 - Corte e.d.u., 8 ottobre 2026, Grassucci c. Italia

argomento: corti europee

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Keywords: rimedio indennitario previsto dalla legge Pinto in caso di durata irragionevole del processo - rimedio ineffettivo per i procedimenti giurisdizionali in materia fiscale ai sensi dell - carattere sostanzialmente penale delle sanzioni tributarie italiane - applicabilità dell

Corte edu,   8 ottobre 2026, Grassucci c. Italia

Parole chiave: rimedio indennitario previsto dalla legge Pinto in caso di durata irragionevole del processo - rimedio  ineffettivo per i procedimenti giurisdizionali in materia fiscale ai sensi dell’art. 13 Cedu – carattere sostanzialmente penale delle sanzioni tributarie italiane – applicabilità dell’art. 6 Cedu  

Il ricorso riguarda quattro nostri connazionali  coinvolti in un procedimento  giudiziario in materia fiscale la cui eccesiva durata aveva avuto come conseguenza l’imposizione di una maggiorazione di imposta  a loro  carico, senza la possibilità di adire il giudice interno ai fini dell’indennizzo riconosciuto dalla Legge Pinto, dato il carattere tributario e non penale delle sanzioni irrogate. La Corte di Strasburgo in linea con le argomentazioni prospettate dai ricorrenti,  ravvisa la violazione dell’art. 6 n. 1 Cedu in quanto il procedimento ha superato il termine ragionevole per la sua conclusione; sia dell’art. 13 Cedu in considerazione della mancata effettività del rimedio indennitario in materia fiscale così come interpretato dalla giurisprudenza nazionale. Al contrario, i giudici europei, alla luce dei tre criteri enucleati nel “caso Engel” (Engel a altri c. Paesi bassi, 8 giugno 1976) per stabilire l’esistenza di un’accusa in materia penale, afferma l’applicabilità del profilo penale dell’art. 6 Cedu, alla vicenda esaminata, in quanto le sanzioni tributarie italiane sono sostanzialmente penali.  Per tutti i procedimenti interni in materia fiscale giunti a conclusione dopo che  la sentenza in commento sia divenuta definitiva,   potrà essere esercitato il diritto a un’equa riparazione  per eccessiva durata del processo e, in applicazione del principio di sussidiarietà, i  giudici italiani dovranno interpretare il diritto interno in modo da prevenire qualsiasi violazione simile in futuro.