argomento: de jure condendo - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (S. 1957)Keywords: reati ostativi ex art. 4 bis ord. pen. - inasprimento criteri di concessione benefici penitenziari - strumenti di controllo - rafforzamento obbligo di motivazione del giudice di sorveglianza
di Elena Andolina
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la proposta S. 1957, d’iniziativa dell’onorevole Scarpinato, recante “Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di inasprimento dei criteri per la concessione di benefici penitenziari ai condannati non collaboranti per delitti di criminalità organizzata e di prescrizioni territoriali di prevenzione connesse alla concessione dei benefici penitenziari”. Obiettivo della proposta è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione del rischio di ripristino dei collegamenti con le organizzazioni mafiose durante l'esecuzione delle misure extramurarie, a fronte della capacità delle suddette organizzazioni di mantenere nel tempo vincoli associativi e forme di influenza anche nei confronti dei soggetti reinseriti nel contesto sociale. Nello specifico l'articolo 1 novella l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, intervenendo in tre direzioni. Si prevede che la concessione dei permessi premio ai condannati non collaboranti per i delitti associativi di cui all'articolo 4-bis ord. penit. sia subordinata all'applicazione obbligatoria dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di controllo a distanza previsti dall'articolo 275-bis c.p.p. Si introduce, poi, una prescrizione funzionale ad assicurare che il percorso di graduale reinserimento sociale dei suddetti condannati non collaboranti ammessi ai benefici penitenziari si svolga in contesti territoriali idonei a prevenire il ripristino di relazioni con l'organizzazione criminale. Il riesame periodico della prescrizione mira a garantire il costante adeguamento della misura all'evoluzione della situazione personale del condannato e del contesto territoriale di riferimento. Si rafforza, infine, l'obbligo di motivazione del giudice di sorveglianza nei casi in cui ritenga di concedere il beneficio in presenza di un parere contrario espresso dal procuratore della Repubblica ovvero dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In tali ipotesi, il provvedimento dovrà contenere una specifica e analitica confutazione degli elementi di fatto e delle valutazioni di pericolosità formulate dagli organi requirenti, in considerazione della particolare qualificazione istituzionale delle valutazioni provenienti dagli uffici specializzati nel contrasto alla criminalità organizzata.
L'articolo 2 modifica la disciplina della liberazione condizionale prevedendo, limitatamente ai promotori, direttori e organizzatori delle associazioni mafiose, nonché ai soggetti condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale che abbiano rivestito ruoli direttivi nell'organizzazione criminale, condannati all'ergastolo, l'innalzamento da trenta a trentacinque anni del periodo minimo di pena da espiare per poter accedere al beneficio.