Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/10/2026 - Corte e.d.u., 6 ottobre 2026, Baybasin c. Paesi Bassi

argomento: corti europee

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Keywords: perquisizione personale del detenuto dopo una visita con il proprio difensore - adozione della misura sulla base di un meccanismo selettivo automatizzato - violazione del divieto di trattamento degradante - esclsusione - la misura non ha superato l

Corte edu,   6 ottobre 2026, Baybasin c. Paesi Bassi  

Parole chiave: perquisizione corporale del detenuto dopo una visita con il proprio difensore -  adozione della misura sulla base di un meccanismo selettivo automatizzato – trattamento degradante – esclusione – la misura non ha superato l’elemento inevitabile di sofferenza o umiliazione connesso a una forma legittima di trattamento  -  interferenza lecita  in quanto necessaria e proporzionata

Il ricorrente, in stato detentivo a seguito di una condanna all’ergastolo, dopo aver ricevuto la visita del proprio difensore, era sottoposto a perquisizione personale sulla base di una selezione random automatizzata e le relative operazioni erano videoregistrate. Esauriti inutilmente i rimedi interni, il soggetto adiva la Corte sostenendo di avere subìto un trattamento degradante e una interferenza illecita nella vita privata. La sentenza esclude la violazione sia dell’art. 3, sia dell’art. 8 Cedu.  In relazione al divieto di trattamenti inumani e degradanti,  si afferma che la perquisizione non era né sistematica, potendo svolgersi non più di due volte al mese,  né eccessiva; era  regolata da norme dettagliate avverso le quali il ricorrente aveva potuto presentare reclamo; infine, la misura, parte di un regime di sicurezza legittimo,  non aveva superato il   livello minimo di gravità richiesto per la violazione dell’art. 3.  Relativamente al divieto sancito dall’art. 8, i Giudici scrivono che l’interferenza costituita dalla perquisizione era comunque prevista dalla legge e tesa al perseguimento di fini legittimi - prevenzione di disordini e reati  - e, secondo le circostanze del caso concreto, risultava necessaria e proporzionata; il meccanismo selettivo randomizzato, di per sé neutrale, infatti, non produce effetti discriminatori nei confronti dei detenuti e dei  visitatori, compresi i difensori,  soggetti anch’essi  al medesimo meccanismo al momento dell’ingresso in carcere.