argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 6 ottobre 2026, Baybasin c. Paesi Bassi )Keywords: perquisizione personale del detenuto dopo una visita con il proprio difensore - adozione della misura sulla base di un meccanismo selettivo automatizzato - violazione del divieto di trattamento degradante - esclsusione - la misura non ha superato l
Corte edu, 6 ottobre 2026, Baybasin c. Paesi Bassi
Parole chiave: perquisizione corporale del detenuto dopo una visita con il proprio difensore - adozione della misura sulla base di un meccanismo selettivo automatizzato – trattamento degradante – esclusione – la misura non ha superato l’elemento inevitabile di sofferenza o umiliazione connesso a una forma legittima di trattamento - interferenza lecita in quanto necessaria e proporzionata
Il ricorrente, in stato detentivo a seguito di una condanna all’ergastolo, dopo aver ricevuto la visita del proprio difensore, era sottoposto a perquisizione personale sulla base di una selezione random automatizzata e le relative operazioni erano videoregistrate. Esauriti inutilmente i rimedi interni, il soggetto adiva la Corte sostenendo di avere subìto un trattamento degradante e una interferenza illecita nella vita privata. La sentenza esclude la violazione sia dell’art. 3, sia dell’art. 8 Cedu. In relazione al divieto di trattamenti inumani e degradanti, si afferma che la perquisizione non era né sistematica, potendo svolgersi non più di due volte al mese, né eccessiva; era regolata da norme dettagliate avverso le quali il ricorrente aveva potuto presentare reclamo; infine, la misura, parte di un regime di sicurezza legittimo, non aveva superato il livello minimo di gravità richiesto per la violazione dell’art. 3. Relativamente al divieto sancito dall’art. 8, i Giudici scrivono che l’interferenza costituita dalla perquisizione era comunque prevista dalla legge e tesa al perseguimento di fini legittimi - prevenzione di disordini e reati - e, secondo le circostanze del caso concreto, risultava necessaria e proporzionata; il meccanismo selettivo randomizzato, di per sé neutrale, infatti, non produce effetti discriminatori nei confronti dei detenuti e dei visitatori, compresi i difensori, soggetti anch’essi al medesimo meccanismo al momento dell’ingresso in carcere.