argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 28 settembre 2026, n. 34715)Keywords: sospensione condizionale della pena - percorso di recupero - giudice della cognizione - giudice esecuzione
In tema di sospensione condizionale della pena concessa per uno dei delitti indicati dall'art. 165, comma 5, c.p., spetta al giudice della cognizione individuare l’ente o l’associazione presso cui il condannato dovrà svolgere il percorso di recupero e definirne, almeno nelle linee essenziali, il contenuto, gli obiettivi rieducativi, i tempi e le modalità attuative. Al giudice dell’esecuzione e all’ufficio di esecuzione penale esterna spettano, rispettivamente, l’eventuale adeguamento delle prescrizioni in presenza di sopravvenienze e la verifica dell’effettiva partecipazione del condannato al percorso stabilito dalla sentenza.