argomento: de jure condendo - esecuzione/trattamento carcerario
Keywords: detenuti ad alta sicurezza ammessi ai benefici penitenziari - circolazione informativa - anagrafe informatica centralizzata
di Elena Andolina
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la proposta S. 1960, d’iniziativa dell’onorevole Scarpinato, recante “Istituzione dell’Anagrafe informatica centralizzata dei detenuti ad alta sicurezza in permesso premio o misura alternativa (AIC-AS)”. La progressiva digitalizzazione dei sistemi di comunicazione e la crescente mobilità dei soggetti ammessi ai benefici penitenziari hanno modificato profondamente il contesto operativo nel quale sono chiamati ad operare l'Amministrazione penitenziaria, la magistratura di sorveglianza e le Forze di polizia. In particolare, l'ammissione ai benefici penitenziari di detenuti appartenenti ai circuiti di alta sicurezza comporta la necessità che tutte le amministrazioni coinvolte dispongano, in tempo reale, di informazioni complete, aggiornate e reciprocamente interoperabili. In assenza di una banca dati nazionale dedicata ai detenuti appartenenti ai circuiti di alta sicurezza ammessi alle misure alternative alla detenzione, le informazioni risultano oggi distribuite tra differenti archivi informatici, gestiti da amministrazioni diverse, con modalità non sempre omogenee. La presente iniziativa legislativa intende superare tale frammentazione attraverso una Anagrafe informatica centralizzata dei detenuti ad alta sicurezza (AIC-AS), destinata a raccogliere in un'unica piattaforma digitale tutte le informazioni concernenti i detenuti appartenenti ai circuiti di alta sicurezza ammessi ai principali benefici penitenziari.
L'intervento - che consta di quattro articoli - si propone, quindi, di rafforzare l'efficienza amministrativa e il coordinamento istituzionale, assicurando che i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza possano essere immediatamente conosciuti dalle amministrazioni chiamate, a diverso titolo, a svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione.
L'articolo 1 istituisce presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la suddetta Anagrafe informatica centralizzata, definendone le finalità, i soggetti interessati e le principali caratteristiche organizzative. L'articolo 2 prevede che i provvedimenti di ammissione ai benefici penitenziari dei detenuti condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 siano inseriti nella banca dati nazionale, entro ventiquattro ore dalla loro adozione. Tale inserimento determina automaticamente la trasmissione telematica delle informazioni essenziali al direttore dell'istituto penitenziario competente, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, alla Direzione distrettuale antimafia territorialmente competente, nonché alla prefettura e alla questura competenti, realizzando l’immediata circolazione delle informazioni. Si demanda al direttore dell'istituto penitenziario il compito di verificare l'avvenuta registrazione del provvedimento prima della sua esecuzione; prevedendo che le eventuali omissioni o ritardi nella registrazione siano segnalate al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, cui compete la valutazione delle iniziative conseguenti secondo l'ordinamento vigente.
L'articolo 3 disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe informatica centralizzata e definisce i meccanismi di coordinamento tra l'Amministrazione penitenziaria, l'autorità giudiziaria e le Forze di polizia.