Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/09/2026 - Limiti al rito abbreviato per i reati di mafia

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - procedimenti speciali

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Keywords: reati di mafia - abbreviato semplice nei procedimenti relativi ai deliti aggravati ai sensi dell

di Elena Andolina

È stata assegnata alla commissione giustizia del Senato la p.d.l. S. 1959, d’iniziativa dell’onorevole Scarpinato, recante “Modifiche all'articolo 81 del codice penale e all'articolo 438 del codice di procedura penale”. La presente proposta interviene sul sistema penale e processuale nell’ottica di rafforzare l'effettività della risposta dell'ordinamento nei confronti dei delitti aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione delle associazioni mafiose.
La proposta normativa interviene sul funzionamento di istituti di carattere generale – la continuazione e il giudizio abbreviato – prevedendo discipline speciali limitatamente ai procedimenti concernenti i suddetti delitti. L'obiettivo è di assicurare una più adeguata proporzione tra la gravità complessiva del fatto e la risposta sanzionatoria, evitando che meccanismi premiali o criteri di determinazione della pena concepiti per la generalità dei reati producano effetti eccessivamente favorevoli in relazione a condotte strettamente funzionali all'operatività delle organizzazioni mafiose.
In tale prospettiva, l'articolo 1 modifica l'articolo 81 c.p., introducendo una peculiare disciplina  della continuazione per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 c.p.: si prevede - sulla falsariga di quanto già prescritto in materia di recidiva reiterata - che l’aumento complessivo della pena non possa essere inferiore alla metà della pena prevista per la violazione più grave.
L'articolo 2 interviene sulle modalità di accesso al giudizio abbreviato. Da un lato, si esclude il giudizio abbreviato nei confronti dei promotori, dirigenti e organizzatori delle associazioni mafiose, in considerazione della particolare gravità del ruolo rivestito all'interno del sodalizio criminale. Dall'altro, nei procedimenti concernenti delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., si limita il rito abbreviato alla forma semplice, escludendo la possibilità di subordinarne l'ammissione ad integrazioni probatorie. La soluzione proposta consente di preservare la funzione deflattiva del rito abbreviato, evitando al tempo stesso che procedimenti di particolare complessità possano beneficiare del trattamento premiale pur richiedendo un'attività istruttoria significativamente ampliata.