argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - prove
Keywords: screenshot - messaggistica istantanea - prova documentale - corrispondenza
Lo screenshot di un messaggio scambiato su un’applicazione di messaggistica istantanea costituisce la rappresentazione di quanto raffigurato sul display del dispositivo ed è qualificabile come documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p.; anche ove lo si consideri “corrispondenza” assistita dalla tutela rafforzata ai sensi dell’art. 254 c.p.p., la sua acquisizione non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero quando gli screenshot siano forniti agli inquirenti o prodotti in giudizio da uno dei conversanti, trattandosi di corrispondenza non più in itinere, ma già pervenuta sul dispositivo del destinatario.