argomento: corti europee - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 3 settembre 2026, Asciutto c. Italia)Keywords: esecuzione penale - ergastolo ostativo - ergastolo - irretroattività delle norme penali - Divieto di trattamenti inumani e degradanti
L'applicazione retroattiva di un regime detentivo che trasformi una pena perpetua originariamente riducibile in una irriducibile (c.d. "ergastolo ostativo") viola gli artt. 3 e 7 Cedu.
Sotto il primo profilo, la Corte è intervenuta sulla disciplina dell'ergastolo ostativo, nella versione antecedente al d.l. n. 162 del 2022 conv. in l. n. 199 del 2022, dichiarandone l'incompatibilità con l'art. 3 Cedu, posto che privava i condannati non collaboranti di una prospettiva reale di liberazione. Detta incompatibilità non sussiste, invece, rispetto al nuovo sistema, che consente un riesame della pena sulla base del percorso di risocializzazione del condannato, della sua pericolosità residua e dell'effettiva rescissione dei legami con la criminalità organizzata.
La sentenza rileva, altresì, sul piano della legalità formale (art. 7 Cedu). Contrasta con il parametro convenzionale l'applicazione, in corso di esecuzione, dell'art. 4-bis ord. penit. che, sulla base di una successiva interpretazione della sentenza di condanna definitiva, riconosca il "metodo mafioso" e vi riconduca un reato per il quale detta aggravante non era stata riconosciuta dal giudice della cognizione. Tale operazione ermeneutica, infatti, trasforma in irriducibile una pena che, originariamente, non lo era, imponendo retroattivamente una sanzione più grave e non prevedibile al momento del fatto.