argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., Grande Camera, 25 agosto 2026, Kavala c. Turchia)Keywords: condanna all’ergastolo senza prospettiva né di liberazione condizionale né di riesame della pena - violazione del divieto di pene inumane e degradanti - detenzione preventiva arbitraria non suffragata da motivi plausibili - violazione del diritto alla libertà personale - compromissione delle garanzie di indipendenza e imparzialità del giudice - violazione del diritto a un processo equo
Corte e.d.u., Grande Camera, 25 agosto 2026, Kavala c. Turchia
Parole chiave: condanna all’ergastolo senza prospettiva né di liberazione condizionale né di riesame della pena – violazione del divieto di pene inumane e degradanti – detenzione preventiva arbitraria non suffragata da motivi plausibili – violazione del diritto alla libertà personale – compromissione delle garanzie di indipendenza e imparzialità del giudice - violazione del diritto a un processo equo
Dopo le pronunce del 2019 e del 2022 che avevano già richiesto inutilmente alla Turchia l’immediata liberazione del ricorrente Kavala, la Grande Camera con la sentenza odierna condanna nuovamente lo Stato convenuto per la gestione della vicenda in cui è coinvolto il noto attivista per i diritti delle minoranze nel suo Paese e oppositore del Presidente Erdogan. Il ricorrente, infatti, detenuto dal 18 ottobre 2017, è stato condannato in via definitiva all’ergastolo aggravato nel settembre 2023, per la presunta partecipazione al tentativo di rovesciamento del governo, a seguito di un iter giudiziario in cui sono state riscontrate gravi violazioni dei diritti convenzionali. In particolare, i giudici di Strasburgo censurano la condanna all’ergastolo del ricorrente senza prospettiva di liberazione né di riesame della pena alla luce della sua evoluzione personale e della sua pericolosità sociale; il carattere arbitrario della detenzione preventiva, non fondata su motivi plausibili e irregolarità della sua detenzione dopo la condanna basata sulla esecuzione di una pena pronunciata al termine di un procedimento viziato da un palese diniego di giustizia; gravi carenze nel procedimento penale che hanno compromesso l’equità del procedimento nonché l’indipendenza e la imparzialità dei giudici. La Grande Camera reitera la richiesta di rilascio del ricorrente nel più breve tempo possibile; segnala altresì le gravissime carenze strutturali che incidono sulle garanzie di indipendenza e imparzialità del potere giudiziario; l’uso improprio dell’apparato repressivo utilizzato anche per vanificare l’esercizio dei diritti di libertà; garanzie processuali inidonee ad assicurare che i processi si svolgano nel rigoroso rispetto del principio di legalità, necessità e proporzionalità. Denuncia, infine, il carattere sistemico del problema relativo alla esecuzione delle pene detentive a vita, non riducibili in assenza di un meccanismo idoneo a garantire una reale prospettiva di libertà condizionale. Di qui il rinnovato richiamo allo Stato convenuto a porre rimedio a tale situazione più volte segnalata.