argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 19 agosto 2026, n. 31583)Keywords: reati procedibili a querela - mancata comparizione del querelante - remissione tacita di querela
In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l'ipotesi di remissione prevista dall'art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall'art. 612-bis, comma 4, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen.