Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

06/08/2026 - Revisione della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (informazione provvisoria)

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - responsabilita' degli enti

Keywords: colpa di organizzazione - estinzione dell - superamento inversione onere probatorio a carico dell - autonomia della responsabilità 231 dell

di Elena Andolina

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La Riforma supera la distinzione tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, elevando la colpa di organizzazione a criterio di imputazione soggettiva dell’illecito: viene conseguentemente meno l’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente. Per i reati colposi si introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente quando dalla violazione delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’attività derivi, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione. Il disegno di legge definisce, inoltre, il contenuto essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), le modalità della sua adozione e revisione e i criteri per valutarne l’idoneità. Sono ampliate le ipotesi di estinzione dell’illecito, estese ai casi di condotte riparatorie successive al fatto volte a eliminare le carenze del MOG riscontrate dal pubblico ministero. Per gli illeciti ambientali e tributari l’estinzione è subordinata all’eliminazione delle carenze organizzative e, per i reati tributari, anche all’integrale pagamento delle somme dovute. La riforma interviene, inoltre, sul principio di autonomia della responsabilità 231 dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell’ente. Sul piano processuale vengono rafforzati gli obblighi motivazionali del pubblico ministero, che dovrà indicare specificamente le carenze organizzative nella contestazione dell’illecito e nella richiesta di misure interdittive, a pena di nullità anche del decreto che dispone il giudizio. È inoltre escluso il sequestro preventivo quando l’ente presti un’idonea cauzione, mentre l’archiviazione dovrà essere disposta con decreto motivato del giudice. Il testo amplia, inoltre, l’accesso all’applicazione della sanzione su richiesta su richiesta dell’ente, introduce una nuova causa di estinzione dell’illecito in assenza di recidiva entro determinati termini, prevede misure di favore per gli enti di piccole dimensioni nei casi di coincidenza tra autore del reato ed ente e disciplina l’iscrizione nel casellario dei provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso. Il disegno di legge conferisce, infine, al Governo una delega per adottare, entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il catalogo dei reati presupposto, limitandolo agli illeciti riconducibili alla criminalità d’impresa e riservando le sanzioni interdittive ai reati di maggiore gravità.