argomento: de jure condendo - atti del procedimento
» visualizza: il documento (S. 1972)Keywords: legittima difesa - proporzionalità dei mezzi usati - causa speciale di non punibilità
di Elena Andolina
Il 29 luglio 2026 è stata assegnata alla Commissione giustizia del Senato la p.d.l. S. 1972, d’iniziativa dell’onorevole Borghi, recante “Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa”. L’ordinamento riserva allo Stato il monopolio della forza e la responsabilità primaria della tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, nel caso in cui un’aggressione si consumi nell'immediatezza e non consenta un tempestivo intervento delle Forze dell'ordine, il diritto all'autodifesa costituisce l'ultima e inevitabile forma di tutela dell'incolumità personale. In tali situazioni eccezionali, appare meritevole di una più ampia protezione il comportamento di chi reagisce nell'esclusivo intento di sottrarsi all'offesa e di preservare la propria vita o quella di altri.
La presente proposta introduce nell'articolo 52 del codice penale un nuovo comma, volto a stabilire che « in caso di aggressione a mano armata all'interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, non è punibile qualsiasi reazione posta in essere nell'immediatezza del fatto da chi subisce l'aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta ». Tale previsione intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto a un'aggressione armata in luoghi di particolare rilievo per la sua vita privata o professionale, valorizzando il diritto fondamentale alla sicurezza nel domicilio e nel luogo di lavoro. La disposizione proposta opera in un ambito tassativamente delimitato, richiedendo congiuntamente: a) la sussistenza di un'aggressione a mano armata; b) il verificarsi dell'evento all'interno del domicilio o dell'esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale; c) l'immediatezza temporale tra l'aggressione e la reazione. In presenza di tali requisiti, il legislatore stabilisce una causa speciale di non punibilità, che esclude la rilevanza penale di qualsiasi reazione della vittima, senza necessità di accertare ex post la proporzionalità dei mezzi utilizzati, la persistenza del pericolo o la stretta finalizzazione difensiva della condotta.