argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 16 luglio 2026, R.B. c. Italia)Keywords: principio di legalità - condanna del ricorrente per produzione di materiale pedopornografico sulla base di una interpretazione della disposizione da parte della Cassazione che ha escluso l’esigenza di provare il rischio reale di diffusione del contenuto pornografico per la configurabilità del reato inizialmente ritenuto necessario - la nuova interpretazione non ribalta l’indirizzo giuririsprudenziale precedente ma introduce un’applicazione innovativa del concetto di produzione di materiale pedopornografico imposta dal mutato contesto fattuale sotteso alla esegesi originaria - interpretazione evolutiva compatibile e conforme con l’essenza del reato - art. 7 Cedu rispettato
Corte e.d.u, 16 giugno 2026, R. B. c. Italia
Parole chiave: nullum crimen sine lege - condanna del ricorrente per produzione di materiale pedopornografico sulla base di una interpretazione della disposizione da parte della Cassazione che ha escluso l’esigenza di provare il rischio reale di diffusione del contenuto pornografico per la configurabilità del reato inizialmente ritenuto necessario – la nuova interpretazione non ribalta l’indirizzo giuririsprudenziale precedente ma introduce un’applicazione innovativa del concetto di produzione di materiale pedopornografico imposta dal mutato contesto fattuale sotteso alla esegesi originaria – interpretazione evolutiva compatibile e conforme con l’essenza del reato – rispetto del principio di legalità
Un cittadino italiano condannato in via definitiva per violenza sessuale su minore e produzione di materiale pedopornografico che ritraeva la vittima, contesta a Strasburgo la prevedibilità, ai sensi dell’art. 7 Cedu, della pronuncia di colpevolezza a suo carico per il secondo dei delitti menzionati, secondo la versione vigente all’epoca dei fatti, verificatisi tra il 2013 e il 2014. Introdotto nel 1998, l’art. 600 ter c.p. è stato modificato nel 2006 e poi nel 2012, al fine di intensificare il regime di tutela dei minori coinvolti in questi crimini. Nella immediatezza della entrata in vigore di tale disposizione, la giurisprudenza esigeva, ai fini della condanna, l’accertamento di un rischio concreto di diffusione del materiale prodotto, sostenendo, in caso contrario, che la condotta dovesse inquadrarsi nella meno grave fattispecie prevista dall’art. 600 quater c.p. che punisce il possesso di contenuti pornografici (Cass. sez. un., 5 luglio 2000, n. 13). Tale esegesi è stata successivamente rivisitata in senso più rigoroso dal medesimo Collegio (Cass. sez. un., 15 novembre 2018, n. 51815), il quale, considerate la facilità di accesso e, quindi, di diffusione di tali contenuti attraverso i più recenti e avanzati dispositivi tecnologici, ha ritenuto sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità la sola produzione di pornografia infantile, configurata come reato di danno istantaneo. Nella convinzione che il mutato orientamento ermeneutico costituisse un elemento di rottura rispetto al precedente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, il ricorrente denuncia la violazione della norma convenzionale richiamata sostenendo che dalla adesione al principio di diritto formulato nel 2018 dal Giudice di legittimità, sarebbe conseguita la imprevedibilità della decisione pronunciata a suo carico. La Corte europea esclude la lesione della garanzia sancita dall’art. 7 Cedu che, oltre vietare l’applicazione retroattiva del diritto penale a danno dell’imputato, consacra altresì il più generale principio per cui soltanto la legge può definire un reato e prescrivere una pena. La premessa fatta non sconfessa tuttavia la ineluttabilità anche con riferimento all’ordinamento penale, di un inevitabile elemento di interpretazione giudiziaria, imposta dalla necessità di adeguare la legge alle mutevoli circostanze che possono intervenire, purché l’evoluzione che ne deriva sia coerente con l’essenza del reato e ragionevolmente prevedibile. Alla luce del contesto fattuale del caso specifico per cui tutti hanno accesso a internet e ai dispositivi che facilitano la condivisione di contenuti e, dunque, il rischio di diffusone di materiale pornografico è sempre presente in quanto inerente alla disponibilità di un computer, di un tablet o di uno smartphone, i giudici di Strasburgo sostengono la corretta applicazione dell’art. 600 ter c.p. in quanto avvenuta sulla base di una ragionevole interpretazione evolutiva e secondo una formulazione compatibile con l’essenza del reato.