Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/07/2026 - Corte e.d.u., 16 luglio 2026, R.B. c. Italia

argomento: corti europee

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Keywords: principio di legalità - condanna del ricorrente per produzione di materiale pedopornografico sulla base di una interpretazione della disposizione da parte della Cassazione  che ha escluso l’esigenza di provare il rischio reale di diffusione del contenuto pornografico per la configurabilità del reato inizialmente ritenuto necessario - la nuova interpretazione non ribalta l’indirizzo giuririsprudenziale precedente ma introduce un’applicazione innovativa del concetto di produzione di materiale pedopornografico imposta dal mutato contesto fattuale  sotteso alla esegesi originaria - interpretazione evolutiva compatibile e conforme con l’essenza del reato - art. 7 Cedu rispettato

 

Corte e.d.u,  16 giugno 2026, R. B. c. Italia

Parole chiave:  nullum crimen sine lege - condanna del ricorrente per produzione di materiale pedopornografico sulla base di una interpretazione della disposizione da parte della Cassazione  che ha escluso l’esigenza di provare il rischio reale di diffusione del contenuto pornografico per la configurabilità del reato inizialmente ritenuto necessario – la nuova interpretazione non ribalta l’indirizzo giuririsprudenziale precedente ma introduce un’applicazione innovativa del concetto di produzione di materiale pedopornografico imposta dal mutato contesto fattuale  sotteso alla esegesi originaria – interpretazione evolutiva compatibile e conforme con l’essenza del reato – rispetto del principio di legalità     

 

Un cittadino italiano condannato in via definitiva per violenza sessuale su minore e  produzione di materiale pedopornografico che ritraeva la vittima, contesta a Strasburgo la prevedibilità, ai sensi dell’art. 7 Cedu, della pronuncia di colpevolezza a suo carico per il secondo dei delitti menzionati, secondo la versione vigente all’epoca dei fatti, verificatisi  tra il 2013 e il 2014.  Introdotto nel 1998, l’art. 600  ter  c.p. è stato modificato nel 2006 e poi nel 2012, al fine di intensificare  il regime di tutela dei minori coinvolti in questi crimini. Nella immediatezza della entrata in vigore di tale disposizione,  la giurisprudenza esigeva, ai fini della condanna, l’accertamento di un rischio concreto di diffusione del materiale prodotto, sostenendo, in caso contrario, che la condotta dovesse inquadrarsi nella meno grave fattispecie prevista dall’art. 600 quater c.p. che punisce il possesso di contenuti pornografici (Cass. sez. un.,  5 luglio 2000,  n. 13). Tale esegesi è stata successivamente rivisitata in senso più rigoroso dal medesimo Collegio (Cass. sez. un., 15 novembre 2018, n. 51815), il quale, considerate la facilità di accesso e, quindi, di diffusione di tali contenuti  attraverso i più recenti e avanzati dispositivi tecnologici,  ha ritenuto sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità la sola produzione di pornografia infantile, configurata come reato di danno istantaneo.  Nella convinzione che  il mutato orientamento ermeneutico costituisse un elemento di rottura rispetto al precedente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, il ricorrente  denuncia la violazione della norma convenzionale richiamata sostenendo che dalla adesione al principio di diritto formulato nel 2018 dal Giudice di legittimità,  sarebbe conseguita la imprevedibilità della decisione pronunciata a suo carico. La Corte europea esclude la lesione della garanzia sancita dall’art. 7 Cedu che,  oltre vietare  l’applicazione retroattiva del diritto penale a danno dell’imputato, consacra altresì il più generale principio per cui soltanto la legge può definire un reato e prescrivere una pena. La premessa fatta non sconfessa tuttavia la ineluttabilità anche con riferimento all’ordinamento penale, di un inevitabile elemento di interpretazione giudiziaria, imposta dalla necessità di adeguare la legge  alle mutevoli circostanze che possono intervenire, purché l’evoluzione che ne deriva sia coerente con l’essenza del reato e ragionevolmente prevedibile.  Alla luce del contesto fattuale del caso specifico per cui tutti hanno accesso a internet e ai dispositivi che facilitano la condivisione di contenuti e, dunque,   il rischio di diffusone di materiale pornografico  è sempre presente in quanto inerente alla disponibilità di un computer, di un tablet o di uno smartphone,  i giudici di Strasburgo sostengono la corretta applicazione dell’art. 600 ter  c.p. in quanto  avvenuta sulla base di  una ragionevole interpretazione evolutiva e secondo una formulazione compatibile con l’essenza del reato.