Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

01/07/2026 - Cass., sez. VI, 1 luglio 2026, n. 24278

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - atti del procedimento

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Keywords: avviso di conclusione delle indagini preliminari - omessa notifica - nullità a regime intermedio - richiesta di rinvio a giudizio - citazione diretta a giudizio - sanatoria

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1, secondo
periodo o del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative concernenti il decreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.
Detta nullità è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini previsti dagli artt.
180 e 182 cod. proc. pen. Detta nullità è tuttavia suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.
La mancata deduzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio da parte dell’imputato e l’accettazione degli effetti dell’atto contenente l’imputazione, concretizzatasi nella formulazione di richieste istruttorie e nella partecipazione attiva al processo, integra un’ipotesi di accettazione degli effetti dell’atto di vocatio in judicium, che determina una sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.