Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/06/2026 - Cass. VI, 16 giugno 2026, n. 22178

argomento: decisioni in contrasto - difesa e difensori

Keywords: Difensore - Perquisizioni ispezioni sequestri presso lo studio del difensore - art. 103 c.p.p.

L’ordinanza in esame rimette alla Sezioni Unite la questione “se le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all’atto di ricerca della prova”.

Le Sezioni Unite si sono già pronunciate sui limiti delle garanzie riconosciute dall’art. 103 c.p.p.: in due distinte pronunce hanno affermato che l’operatività dei limiti e delle garanzie previsti da tale norma per i sequestri (Cass. sez. un., 14 gennaio 1994, n.24, De Gasperini) nonché per le perquisizioni e le ispezioni (Cass. sez. un., 14 gennaio 1994,  n.25, Grollino ) da eseguire negli uffici dei difensori, non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva, in quanto le disposizioni a tutela della attività difensiva vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta.

A fronte di tale ampia latitudine applicativa delle garanzie riconosciute dall’art. 103 c.p.p., le successive soluzioni emerse nella giurisprudenza delle Sezioni semplici sono pervenute a soluzioni contrastanti in merito alla loro operatività nell’ipotesi in cui il difensore assuma anche la qualità di indagato.

Secondo un primo indirizzo, nel solco della lettura offerta dalle Sezioni unite, le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 c.p.p. non sono limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgere attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nell'ufficio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti (in genere, e non soltanto di coindagati) anche fuori dal procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta, e quindi anche in procedimenti civili; dette garanzie, infatti, sono collegate alla funzione difensiva in genere, cioè alla qualità professionale del soggetto sottoposto all'atto di indagine e non al fatto che l'attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimenti penali (Cass. sez. II, 25 novembre 2022, n. 44892; Cass. sez. II, 21 aprile 2017, n. 19255; Cass. sez. IV, 3 giugno 2014, n. 23002; Cass. sez. VI, 18 maggio 2001, n. 20295; Cass. sez. V, 7 giugno 1997, n. 1400).

Secondo un diverso orientamento, qualora il sequestro da eseguirsi nell'ufficio di un difensore venga disposto nell'ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l'avviso al Consiglio dell'ordine forense ai sensi dell’art. 103, comma 3 c.p.p., in quanto in tal caso non viene in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell' "oggetto della difesa", cui è finalizzata la disposizione in esame, atteso che il soggetto attivo del reato non è la persona assistita, bensì una persona che esercita la professione legale (Cass. sez. II, 16 dicembre 2024, n. 4494; Cass. sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 8295; Cass. sez. II, 21 agosto 2012, n. 32909; Cass. sez.  V, 30 marzo 2012, n. 12155; Cass. sez. II, 20 settembre 2006, n. 31177; Cass. sez. V, 12 settembre2003, n. 35469; Cass. sez. II, 2 dicembre 1998, n. 6766).