argomento: de jure condendo - imputato
» visualizza: il documento (S.1919 )Keywords: pubblicità provvedimenti favorevoli all - doveri direttore o responsabile testata giornalistica o telematica
di Elena Andolina
Il 24 giugno 2026 è stato assegnata alla Commissione giustizia del Senato la p.d.l. S. 1919, d’iniziativa dell’onorevole Costa, recante “Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”.Il provvedimento consta di due articoli. In particolare, l’articolo 1 prospetta l’introduzione dell’art. 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003. Ai sensi del comma 1 del nuovo art.144-ter, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, che abbia dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, «è tenuto, su richiesta della persona nei cui confronti siano stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale». Il comma 2 del citato articolo prevede, poi, che l’interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1, possa rivolgere una segnalazione al Garante, che dovrà decidere nei cinque giorni successivi e, all’esito di tale procedimento, potrà ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato.