argomento: de jure condendo - responsabilita' degli enti
» visualizza: il documento (C 2849)Keywords: violazione norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - responsabilità amministrativa persone giuridiche - esclusione competenza penale giudice di pace - applicabilità misure coercitive
di Elena Andolina
Il 15 giugno 2026 è stata assegnata alla Commissione giustizia della Camera la p.d.l. C. 2849, d’iniziativa dell’onorevole Zaratti, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l'introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”. La drammatica frequenza di incidenti mortali sul lavoro evidenzia una costante emergenza in materia di sicurezza.
Seppur la prevenzione rimanga l'arma più potente, l'obiettivo attuale è quello di procedere al riconoscimento di una fattispecie sanzionatoria penale che deve rappresentare un incentivo a considerare la vita dei lavoratori un bene da difendere con ogni mezzo.
In attesa di una riforma complessiva, la presente proposta di legge - che consta di sette articoli - reca disposizioni per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro.
Gli articoli 1 e 2 introducono, rispettivamente, il reato di omicidio sul lavoro e quello di lesioni gravi o gravissime sul lavoro, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità delle misure coercitive, integrando la disciplina con i delitti di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro.
L'articolo 5 modifica l'articolo 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'articolo 7 esclude la competenza penale del giudice di pace nelle fattispecie connesse alla colpa professionale e ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.