argomento: de jure condendo - azione penale e pubblico ministero
» visualizza: il documento (Schemi di decreto legislativo)Keywords: identificazione biometrica remota in tempo reale - impiego della tecnologia di riconoscimento facciale - utilizzo I.A. nel procedimento penale
di Elena Andolina
Nella seduta del 10 giugno 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato, in attuazione delle deleghe contenute nella legge 23 settembre 2025, n. 132, due schemi di decreto legislativo relativi all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act). Mentre il primo schema riguarda i poteri delle autorità nazionali a vario titolo competenti in materia (l’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale e l’Agenzia per l’Italia digitale) e la formazione in materia di i.a., il secondo contiene, tra l’altro, la disciplina relativa all’utilizzo dell’i.a. nell’ambito del procedimento penale. Con specifico riguardo alle novità di rilievo processual-penalistico (di cui al Capo III del secondo schema di decreto), l’articolo 8 consente l’utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale da parte delle forze dell’ordine per finalità tassative - di prevenzione di ordine pubblico, sicurezza e ricerca mirata di specifiche vittime, nonché di persone scomparse - previa autorizzazione del procuratore della Repubblica (presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale siano emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca), di durata non superiore ai quindici giorni, salvo proroga motivata. Tuttavia, nei casi d’urgenza, ove dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per le finalità sopra indicate, l’utilizzo del sistema potrà essere avviato dall’organo di polizia procedente, previa comunicazione, anche orale, al p.m.; ma, in caso di inosservanza dei requisiti prescritti, ovvero di mancata autorizzazione, l’uso del sistema di i.a. dovrà essere immediatamente interrotto con conseguente inutilizzabilità degli elementi acquisiti. L’articolo 10 disciplina il riconoscimento facciale a posteriori mediante sistemi di videosorveglianza integrati con componenti di i.a.: tale tecnologia è attivabile soltanto dopo la commissione di un fatto di reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione video-fotografica e di elementi oggettivi e verificabili. In pendant con l’identificazione biometrica nell’ambito dell’attività di polizia, l’articolo 15 introduce il nuovo art. 359-ter c.p.p. (rubricato «Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale»), che ammette l’impiego dei suddetti sistemi, anche nell’ambito del procedimento penale, quando occorra confermare l’identificazione di una persona nei cui confronti vi siano sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all’allegato II dell’AI Act, ovvero procedere alla ricerca mirata, anche mediante localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti. L’uso dell’i.a. per l’identificazione biometrica è subordinato alla richiesta del p.m. al g.i.p., che dovrà provvedere con decreto motivato, delimitato quanto all’area geografica di applicazione, alle persone specificamente ricercate ed al tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quindici giorni, prorogabili. Ciò nondimeno, nei casi d’urgenza, il pubblico ministero potrà disporre l’utilizzo del sistema con decreto motivato, soggetto a successiva convalida del g.i.p.; e, qualora non sia possibile attendere il provvedimento del p.m., potranno attivarsi gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo, e comunque entro le successive dodici ore, dovranno trasmettere la richiesta di autorizzazione al p.m. Si prevede, anche in questo caso, l’inutilizzabilità dei risultati forniti dai sistemi di i.a., ove gli stessi siano stati impiegati fuori dai casi consentiti dalla legge o in assenza di autorizzazione.