argomento: corti europee
Keywords: cooperazione penale europea - MAE - motivi di rifiuto esecuzione - rischio trattamenti inumani o degradanti - motivi di non esecuzione facoltativa - impegno dello Stato di esecuzione ad eseguire la pena in conformità con il diritto interno
Corte di Giustizia, Grande Sezione, 4 giugno 2026, cause riunite C-722/23 e C-91/24
Parole chiave: rinvio pregiudiziale - cooperazione giudiziaria penale - MAE – Decisione quadro 2002/584//GAI – motivi di rifiuto di esecuzione - rischio di trattamenti umani o degradanti per la persona ricercata – motivi di non esecuzione facoltativa – impegno dello Stato di esecuzione ad eseguire la pena in conformità con il suo diritto interno -richiesta dello Stato di esecuzione a quello di emissione di trasmettere la sentenza che infligge la pena detentiva da eseguire nel proprio territorio
La Corte di appello belga ha rifiutato di eseguire due mandati d’arresto europeo emessi dalle autorità giudiziarie rumena ed ellenica nei confronti, rispettivamente, di un cittadino rumeno e uno belga, entrambi residenti in Belgio, ritenendo che le condizioni detentive degli Stati membri emittenti avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante La Corte di cassazione del Belgio in qualità di giudice del rinvio interpella la Corte del Lussemburgo chiedendo se la magistratura belga possa o debba eseguire le pene detentive sul proprio territorio, per evitare che i condannati rimangano impuniti. La Corte di giustizia dichiara che, in tale contesto, l’autorità giudiziaria dello Stato membro che ha rifiutato l’esecuzione del MAE, è tenuta ad avvalersi di un altro strumento di cooperazione giudiziaria penale previsto dal diritto UE, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali che comminano pene detentive o misure privative della libertà allo scopo di garantire che siano eseguite nel suo territorio. Riguardo alle iniziative da attivare, la sentenza precisa che l’obbligo di leale cooperazione deve improntare il dialogo della autorità giudiziaria della esecuzione con quella emittente al fine di evitare che il funzionamento del MAE venga paralizzato. In quest’ottica, lo Stato membro di esecuzione deve, di propria iniziativa, richiedere allo Stato emittente la trasmissione della sentenza che ha irrogato la pena giustificando l’adozione del MAE e di assicurarsi della relativa esecuzione nel proprio territorio.