argomento: corti europee - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 4 giugno 2026, Ciotta c. Italia)Keywords: soggetto affetto da vizio totale di mente - impossibilità di collocamento in REMS per caranza di posti - mantenimento in regime di detenzione ordinaria - inadeguatezza delle cure mediche - trattamento inumano e degradante - - - - - detenzione priva di base legale - violazione del diritto alla libertà - assenza di rimedi ai fini del risarcimento - mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali - violazione del diritto a un processo equo
Corte e.d.u., 4 giugno 2026, Ciotta c. Italia
Parole chiave: soggetto affetto da vizio totale di mente – impossibilità di collocamento in una REMS per indisponibilità di posti – mantenimento in regime di detenzione ordinaria – inadeguatezza delle cure mediche prestate in carcere - trattamento inumano e degradante - detenzione in carcere priva di base legale – violazione del diritto alla libertà - assenza di rimedi per ottenere il risarcimento dei danni - violazione del diritto a un ricorso effettivo - mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali - violazione del diritto a un processo equo.
La vicenda giunta a Strasburgo riguarda un cittadino italiano affetto da psicosi delirante cronica, ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, il quale era posto in regime di detenzione ordinaria a causa della mancanza di posti disponibili nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza dove l’autorità giudiziaria in più occasioni ne aveva disposto il collocamento. Stigmatizzata l’esistenza di un problema sistemico di mancata esecuzione delle ordinanze di collocamento nelle REMS nel nostro ordinamento, i Giudici europei ritengono che la permanenza in carcere abbia determinato l’impossibilità per il ricorrente di ricevere assistenza nell’ambito di una strategia terapeutica globale, privandolo, dunque, delle cure e dei trattamenti adeguati al suo stato di salute, come esige l’art. 3 Cedu. Inoltre, non potendo la mancanza di posti nelle strutture dedicate ai soggetti infermi di mente, costituire giustificazione valida per il mantenimento in ambiente penitenziario, a maggior ragione se le autorità nazionali non dimostrano di avere cercato attivamente una soluzione alternativa in grado di garantire un percorso terapeutico personalizzato, la Corte dichiara che il diritto di libertà del ricorrente è stato limitato in violazione dell’art. 5 § 1 lett. e) Cedu, senza, peraltro, possibilità per l’interessato di avvalersi di un ricorso effettivo ai fini del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della sua libertà (art. 5 § 5 Cedu). Rileva, infine, il giudice alsaziano che la mancata esecuzione dei provvedimenti con cui il tribunale di Roma disponeva la misura di sicurezza personale di collocamento in una REMS, si è risolta nella violazione dei diritto a un equo processo (art. 6 § 1 Cedu).