argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
» visualizza: il documento (S. 1861)Keywords: garante per i diritti delle vittime di reato - vittime di reato
di Elena Andolina
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S. 1861, d’iniziativa dell’onorevole De Poli, recante “Istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato”. Il nostro ordinamento, pur avendo compiuto importanti passi avanti nella protezione delle vittime, manca ancora di un'Autorità nazionale indipendente e permanente, incaricata di rappresentare, promuovere e monitorare in modo sistemico l'effettiva attuazione dei diritti delle persone vittime di reato. Il disegno di legge, che consta di quattordici articoli, mira a colmare tale vuoto normativo ed organizzativo in conformità ai principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Garante viene configurato come organo collegiale, indipendente e imparziale; i suoi componenti sono scelti tra persone di alta competenza, qualificazione professionale e comprovata esperienza nel settore della tutela dei diritti delle vittime di reato (articolo 2). A tale organo sono demandate funzioni di vigilanza, monitoraggio del funzionamento della rete dei servizi territoriali, promozione della definizione di protocolli operativi tra le amministrazioni competenti, formulazione di raccomandazioni e proposte agli organi competenti (articolo 4). Si prevede, da un canto, una rete di supporto territoriale con i garanti regionali per le vittime di reato, nonché con gli organismi internazionali e gli enti del Terzo settore (articolo 5); dall'altro, una procedura semplificata - tramite canali telematici, telefonici o presso gli sportelli territoriali - per le segnalazioni di situazioni e/o condotte lesive dei diritti delle vittime (articolo 6). Disposizioni ad hoc riguardano l'organizzazione tecnico-amministrativa del Garante (articolo 7); la formazione obbligatoria degli operatori coinvolti nella presa in carico delle vittime di reato (articolo 8); e l'accesso a fondi di emergenza nei casi di particolare vulnerabilità (articolo 10).
Infine, nel rispetto dei principi di accessibilità e inclusività, viene istituito il portale digitale nazionale « Diritti delle vittime », quale punto unico di accesso informativo per le vittime di reato (articolo 12).