argomento: de jure condendo
Keywords: mancato riconoscimento nell - cooperazione giudiziaria in materia penale - spazio di libertà, sicurezza e giustizia - direttiva 2012/29 in materia di diritti di assistenza e protezione delle vittime di reato
Corte di giustizia, 23 aprile 2026, C-24/26
Parole chiave: rinvio pregiudiziale - spazio di libertà, sicurezza e giustizia - cooperazione giudiziaria in materia penale - direttiva 2012/29 in materia di diritti di assistenza e protezione delle vittime di reato - mancato riconoscimento nell'ordinamento nazionale del diritto della vittima non costituitasi parte civile in primo grado di essere informata della impugnazione straordinaria e di partecipare al relative procedimento - direttiva 2016/343 in materia di presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo – diritto a un ricorso giurisdizionale che permette di riesaminare la vicenda nel merito – diritto a un equo processo
La Corte d’appello di Roma quale giudice del rinvio adisce la Corte del Lussemburgo in ragione del possibile contrasto degli artt. 420 bis e 629 bis c.p.p. con i diritti delle vittime di reato garantiti dalla direttiva 2012/29. La domanda di rinvio pregiudiziale si colloca nell’ambito di una impugnazione straordinaria proposta ai sensi dell’art. 629 bis c.p.p. da un soggetto condannato in assenza per rapina aggravata e lesioni personali aggravate, il quale chiedeva l’avvio di un nuovo procedimento nel merito, in quanto, a suo dire, dichiarato assente in violazione dei presupposti ex art. 420 bis c.p.p.. Dal momento che alla vittima del reato non costituitasi parte civile nel procedimento concluso con la condanna, l’art. 629 bis c.p.p. non riconosce il diritto di essere informata della proposizione della impugnazione straordinaria, né il diritto di partecipare o di presentare osservazioni nel procedimento idoneo a determinare l’annullamento della condanna decisa in assenza, l’eventuale avvio di un nuovo giudizio di merito esporrebbe la vittima al rischio di un fenomeno di vittimizzazione secondaria e ripetuta, inducendola a prendere parte di nuovo all’intero procedimento, senza tuttavia avere la possibilità di contestare l’impugnazione proposta dal condannato. Sostiene la Corte, tuttavia, che la disposizione codicistica italiana sulla rescissione del giudicato pur non prevedendo alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione per l’offeso dal reato non costituito parte civile, risulta compatibile con gli artt. 6, 10 e 18 della direttiva i quali, letti alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, non esigono che all’interno di un ordinamento nazionale che garantisce il diritto della vittima di costituirsi parte civile, la stessa debba essere informata di una impugnazione straordinaria come quella descritta, quando non essendosi costituita parte civile, non è parte del procedimento.
La seconda questione oggetto di rinvio riguarda l’obbligo del giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che la persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento, di accogliere l’impugnazione proposta da tale soggetto ai fini dell’annullamento della sentenza definitiva che non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza e di disporre eventualmente l’avvio di un nuovo giudizio di merito. Dunque, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che, a parere della Corte di appello di Roma, il dettato codicistico consentirebbe alla persona condannata in assenza di abusare, a scapito della vittima, del proprio diritto a un processo equo, garantito dall’art. 47 della Carta UE, con la conseguente incompatibilità con gli artt. 8 e 9 della direttiva 2016/343 in materia di presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo. I giudici del Lussemburgo respingono tale ricostruzione sostenendo che la disciplina italiana non confligge con quella unionale, in quanto fondata su un livello di tutela del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo più elevato di quanto esiga il diritto europeo, senza per questo comprometterne il primato, l’unità e l’effettività. In particolare, la persona condannata in assenza nel procedimento principale propone impugnazione straordinaria, accolta mancando le condizioni previste dalla legge italiana (art. 420 bis c.p.p.), fa valere il suo diritto a un equo processo che ricomprende anche quello di presenziare al processo. Pertanto, il ricorso al mezzo giurisdizionale straordinario da parte dell’interessato non mira a pregiudicare diritti e libertà riconosciuti dalla Carta oppure a imporre loro limitazioni più ampie di quelle contemplate dalla Carta stessa.