argomento: de jure condendo - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (S 1823)Keywords: divieto di occultamento del volto - tutela dell
di Elena Andolina
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S 1823, d’iniziativa dell’onorevole Gian Marco Centinaio, recante “Modifiche all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di divieto dell’uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché l’introduzione dell’articolo 612-ter.1 del codice penale e modifiche agli articoli 6 e 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all’occultamento del volto”. Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire certezza applicativa alla normativa vigente in materia di divieto di occultamento del volto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, attualmente disciplinata dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
La formulazione attuale, che consente l'occultamento del volto in presenza di « giustificati motivi », ha nel tempo generato incertezze interpretative, rimettendo alla valutazione caso per caso dell'autorità giudiziaria e delle Forze dell'ordine l'individuazione delle situazioni legittimanti. Si intende, pertanto, eliminare queste ambiguità, chiarendo in modo espresso e inequivocabile l'ambito del divieto e le relative eccezioni, al fine di assicurare maggiore efficacia nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La proposta si compone di quattro articoli. L'articolo 1, interviene sull’articolo 5 legge n. 152 del 1975, espungendo il riferimento ai giustificati motivi che possano consentire di celare il proprio volto; vietando espressamente anche gli indumenti o gli accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa; ed indicando in modo chiaro e inequivocabile i casi di esclusione del divieto. L'articolo 2 introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato, ossia la costrizione all'occultamento del volto, prevedendo l’aumento della pena della metà se il fatto è commesso a danno di una donna, di un minore o di persona disabile e l’eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento dalla casa familiare, se il reato sia commesso in danno di un minore o da uno dei genitori in danno dell'altro genitore,.
L'articolo 3 prevede quale causa ostativa per l'ottenimento della cittadinanza italiana la condanna per il reato di costrizione all'occultamento del volto introdotto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, considerato quale palese atteggiamento in contrasto con il percorso di integrazione nella nostra comunità.