argomento: corti europee
Keywords: trattamento dei dati personali - raccolta di dati biometrici e genetici - rifiuto del sospettato del reato di sottoporsi a rilievi dattiloscopici e fotografici
Corte di giustizia, 19 marzo 2026, causa C‑371/24
Parole chiave: rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di contrasto dei reati – Art. 10 Direttiva (UE) 2016/680 - Trattamento di categorie particolari di dati personali – Raccolta di dati biometrici – Rilievi dattiloscopici e fotografici – Persona sospettata della commissione di un reato – Carattere strettamente necessario – Obbligo di motivazione – Rifiuto dell’interessato di sottoporsi alla raccolta dei dati biometrici – Normativa nazionale che prevede un reato specifico che punisce tale rifiuto anche in caso di mancato esercizio dell’azione penale o di mancata condanna per il reato su cui si fondava la raccolta di tali dati.
La corte d’appello di Parigi adisce il giudice del Lussemburgo relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 4, paragrafo 1, lett. da a) a c), nonché degli artt. 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. La domanda di rinvio pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di HW, conclusosi con la condanna di quest’ultimo a una pena pecuniaria irrogata in ragione del suo rifiuto di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici, necessari alla compilazione e consultazione degli archivi di polizia, sebbene egli sia stato assolto dal reato su cui si fondava l’esecuzione di tali operazioni. In particolare, il giudice del rinvio chiede se l’art. 10 della direttiva richiamata, in combinato disposto con gli artt. 4, paragrafo 1, lett. da a) a c) e 8 (…) della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale che prevede un sistematico rilievo segnaletico (dattiloscopico e fotografico) delle persone nei cui confronti sussistano una o più ragioni di sospettare che abbiano commesso o tentato di commettere un reato; ancora, che non prevede l’obbligo per l’autorità competente di motivare adeguatamente in ogni singolo caso il carattere strettamente necessario del rilievo segnaletico; infine, che consente di condannare la persona che abbia rifiutato di sottoporsi ad un rilievo segnaletico, anche qualora tale persona non sia stata perseguita o condannata per il reato su cui si fondava la misura di rilievo segnaletico.
Chiariti i requisiti che le autorità nazionali sono tenute a rispettare nel raccogliere, a fini di indagine penale, i dati biometrici i quali essendo, per loro natura, particolarmente sensibili sotto il profilo delle libertà e dei diritti fondamentali, esigono una maggiore protezione e, dunque, condizioni rafforzate di liceità del trattamento che a sua volta deve essere strettamente necessario, la Corte sottolinea che la mera esistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare che una persona abbia commesso o tentato di commettere un reato, non è sufficiente a giustificare la raccolta di dati biometrici. Di qui la necessità che ogni decisione di procedere a un rilevo segnaletico, sia corredata da una motivazione chiara, anche concisa, purché idonea a consentire all’interessato di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il suo diritto al ricorso. La Corte lussemburghese osserva, inoltre, che la normativa nazionale che preveda la raccolta di tali dati biometrici in via sistematica, senza che la polizia possa valutarne, caso per caso, la necessità, contrasterebbe con il diritto dell’Unione, dal momento che condurrebbe a una raccolta indiscriminata e generalizzata dei dati medesimi. Infine, circa la legittimità della sanzione comminata per il rifiuto di sottoporsi ai rilievi biometrici, essa viene ancorata al carattere strettamente necessario della raccolta; pertanto, in presenza di tale condizione e purché conforme al principio di proporzionalità, la sanzione penale inflitta non è incompatibile con il diritto dell’Unione.