argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari
» visualizza: il documento (S. 1795)Keywords: delega alla polizia giudiziaria - obbligo di delega
di Elena Andolina
In data 24 febbraio 2026 è stata assegnata alla Commissione giustizia del Senato la p.d.l. S. 1795, d’iniziativa dell’onorevole Cucchi, recante “Disposizioni in materia di indipendenza delle indagini. Modifiche agli articoli 55 e 370 del codice di procedura penale”. L'intervento normativo si propone di garantire la netta separazione tra il Corpo di appartenenza dell'agente coinvolto in episodi di violenza o nell'uso della forza e l'organismo incaricato dello svolgimento delle attività investigative al fine di escludere ogni possibile commistione funzionale o condizionamento, anche solo potenziale, dell'azione investigativa. Si intende così prevenire una criticità strutturale dell'ordinamento italiano, ove, in assenza di una norma che imponga al pubblico ministero di delegare le prime attività investigative a un Corpo diverso da quello cui appartiene l'agente coinvolto, la scelta resta rimessa alla discrezionalità organizzativa delle singole procure. Ciò significa che, nelle ore successive a un fatto potenzialmente lesivo, le operazioni decisive per la conservazione delle prove possono essere compiute da appartenenti alla medesima struttura gerarchica dell'indagato. Sulla falsariga di altri ordinamenti europei, il presente disegno di legge interviene, pertanto, sugli articoli 370 e 55 c.p.p., introducendo un obbligo di delega a un Corpo di polizia diverso da quello cui appartiene l'indagato, sì da assicurare che, anche nelle fasi iniziali, l'attività investigativa sia svolta da soggetti realmente terzi.