Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/02/2026 - Corte cost., sent. 24 febbraio 2026, n. 20

argomento: corte costituzionale

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Keywords: misure di prevenzione - Daspo antirissa

Misure di prevenzione – Divieto di accesso a pubblici esercizi presenti nel territorio dell’intera provincia (c.d. Daspo antirissa aggravato) – Illegittimità costituzionale parziale – Divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati (c.d. Daspo antirissa) –Non fondatezza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede  che i provvedimenti di DASPO siano adottati dal questore, anziché dal tribunale, «pur quando il destinatario sia già sottoposto ad altra misura di prevenzione».