Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

03/02/2026 - Corte di giustizia, 29 gennaio 2026, C-562/24

argomento: corti europee - atti del procedimento

Keywords: cooperazione giudiziaria europea - riconoscimento reciproco decisioni di confisca - art. 8 § 2 lettera  d) Decisione quadro 2006/783/ GA - motivi di non riconoscimento o esecuzione - diritti del terzo in buona fede - credito ipotecario - bene provento da reato - ipoteca giudiziale iscritta anteriormente alla decisione di confisca

Corte di Giustizia, 29 gennaio 2026, C-562/24

Parole chiave: cooperazione giudiziaria penale – riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca -  art. 8, § 2, lett., d) Decisione quadro 2006/783/ GAI - motivi di non riconoscimento o esecuzione - diritti del terzo in buona fede - creditore ipotecario - bene provento da reato – ipoteca giudiziale iscritta anteriormente alla decisione di confisca

La richiesta di rinvio pregiudiziale, effettuata dal giudice sloveno, riguarda l’interpretazione dell’art. 8, § 2, lett.,   d), della Decisione quadro 2006/783/ GAI sulla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e dell’art. 17, § 1, della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. Con tale domanda,   originata da un procedimento relativo al riconoscimento e alla esecuzione in Slovenia, di un provvedimento di confisca emesso dalla autorità giudiziaria del nostro Paese relativamente ai beni immobili di proprietà di una società di diritto croato, si chiede se le disposizioni menzionate siano da interpretare nel senso che anche i titolari di ipoteche giudiziali iscritte prima del riconoscimento di una decisione giudiziale di altro Stato membro ovvero prima del congelamento dei beni ai fini della esecuzione, possono  considerarsi terzi in buona  fede nel procedimento di esecuzione della decisione di confisca dei beni di origine illecita. La Corte del Lussemburgo chiarisce che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, può rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione di confisca  emessa in altro Stato membro, di un bene immobile  costituente provento di reato, in quanto la tutela dei diritti del creditore ipotecario in qualità di «terzo in buona fede» ex art. 8, § 2, lett., d), impedisce l’esecuzione stessa quando il creditore abbia  iscritto un’ipoteca giudiziale sul bene nello Stato membro di esecuzione, prima dell’avvio dell’iter di riconoscimento o di esecuzione della stessa decisione nello stesso Stato membro. Infatti - puntualizza la sentenza -  i diritti idonei a inibire la procedura di riconoscimento o di esecuzione di una confisca, non sono soltanto quelli che fanno capo all’autore del reato, ma anche al terzo i cui beni siano pregiudicati   dalla decisione di confisca, purché sia dimostrato che quest’ultimo non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’ipoteca aveva lo scopo, per l’indagato o l’imputato, di evitare la confisca tramite il trasferimento di un diritto reale su tali beni. Spetta al giudice del rinvio - conclude la Corte - determinare se il creditore possa definirsi in buona fede ai sensi art. 8, § 2, lett., d), considerato il complesso di circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario.