argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
» visualizza: il documento (S. 1733)Keywords: Reati di violenza domestica o di genere - educazione affettiva e sessuale - partecipazione obbligatoria a percorsi di recupero - informazione tempestiva della persona offesa
di Elena Andolina
Risulta assegnato alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S. 1733, d’iniziativa dell’onorevole Bilotti, recante “Disposizioni in materia di violenza di genere”. In linea con i più recenti standard europei, la proposta prevede un intervento coordinato, che agisce sulla prevenzione dei fenomeni di violenza di genere attraverso percorsi educativi scientificamente fondati; sull'effettività della pena; sul rafforzamento degli strumenti di protezione delle vittime; sulla promozione di percorsi di responsabilizzazione del condannato e sulle tutele nello spazio digitale. In particolare, l'articolo 1 della p.d.l. introduce, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'obbligo di percorsi strutturati di educazione affettiva e sessuale, riconoscendo a tali attività una funzione essenziale per la prevenzione delle principali forme di disagio relazionale e sociale. L'obbligatorietà dei percorsi e l'esplicita esclusione di qualsiasi forma di consenso preventivo dei genitori intendono garantire uniformità ed effettività dell'intervento, prevenendo discriminazioni e disomogeneità territoriali. L'articolo 2 interviene in modo mirato sul regime di accesso ai benefici penitenziari per i reati connessi alla violenza di genere, alla violenza sessuale e alle forme più gravi di aggressione alla libertà personale: si subordina (attraverso la modifica dell’art. 165, comma 5, c.p.) la sospensione condizionale della pena alla partecipazione obbligatoria a specifici percorsi di recupero. Parallelamente, si introduce un più ampio intervento integrativo sull'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, volto a includere i delitti di cui agli artt. 612-bis, 612-ter, 612-quater c.p. tra quelli soggetti a un regime rafforzato di verifica ai fini della concessione delle misure alternative, dei permessi premio e dell'ammissione al lavoro esterno. Viene, inoltre, modificato l'articolo 13-bis, comma 1, includendo gli articoli 612-ter e 612-quater c.p. tra i reati per i quali i condannati possono accedere ai percorsi psicologici con finalità di recupero e sostegno, la cui partecipazione rileva ai fini della valutazione di cui all'articolo 4-bis, comma 1-quinquies.
L'articolo 3 interviene sull'articolo 577 c.p., introducendo una nuova circostanza aggravante per i casi di omicidio commessi con violenza manifestamente sproporzionata rispetto alla causazione della morte e caratterizzati da un numero di atti lesivi o da modalità esecutive, tali da rivelare un abnorme accanimento, anche sul corpo della vittima dopo il decesso. L'articolo 4 modifica l'articolo 275-bis c.p.p., prevedendo la possibilità che la persona offesa – o il suo difensore – possa essere informata tempestivamente, attraverso strumenti tecnici idonei, degli spostamenti dell'indagato o imputato sottoposto a misure cautelari. Infine, l'articolo 5 introduce nella legge 11 gennaio 2018, n. 4, un nuovo articolo 8-bis, che rafforza la tutela dei familiari delle vittime dei suddetti crimini rispetto alla diffusione online di contenuti diffamatori (o lesivi della dignità e della privacy), mediante la rimozione immediata di tali contenuti.