argomento: de jure condendo - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (S. 1004)Keywords: antisemitismo - misure di contrasto - diniego autorizzazione manifestazione pubblica
di Elena Andolina
Il 29 gennaio 2026 è stato assegnato all’esame della Commissione Affari costituzionali la p.d.l. S. 1004, d’iniziativa dell’onorevole Romeo, recante “Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo”. L’obiettivo della presente proposta è di adottare nell'ambito della legislazione vigente la definizione operativa di antisemitismo «al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggior efficacia le aggressioni antisemite». La proposta consta di tre articoli. L’articolo 1 prevede l’adozione della definizione operativa di antisemitismo formulata il 26 maggio 2016 dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, secondo la quale «per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici» (articolo 1). Ai sensi dell’articolo 2, il Presidente del Consiglio dei ministri adotterà, con proprio decreto - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - disposizioni volte a: a) creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo; b) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete internet; c) elaborare apposite linee guida sul contrasto all'antisemitismo;d) attuare un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei; e) dare rilievo all'educazione interculturale e al rispetto delle diversità all'interno del curricolo di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico; f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo;g) promuovere campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo. Si dispone, infine, che «Il diniego all'autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, p[ossa] essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge» (articolo 3).