Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/01/2026 - Cass., sez. VI, 23 gennaio 2026, n. 2908

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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Keywords: estradizione per estero - trattato di estradizione - mancanza - gravi indizi di colpevolezza

In tema di estradizione processuale per l’estero, in mancanza di trattato di estradizione con tale Stato richiedente, per la valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., non trova applicazione il regime di prova “semplificato” consacrato nell’art. 16 della Convenzione di Palermo, stipulata il 15 novembre 2000 e recepita con legge 16 marzo 2006, n. 146, posto che tale Convenzione non ha la natura giuridica di un trattato di estradizione.