argomento: de jure condendo - giudice (e provvedimenti)
» visualizza: il documento (S. 1721)Keywords: criminalità organizzata - misure di protezione - assistenza minorenni e madri provenienti da contesti di criminalità organizzata
di Elena Andolina
In data 13 gennaio 2026 è stata assegnata alla Commissione giustizia del Senato la p.d.l. S. 1721, d’iniziativa dell’onorevole Rando, recante “Misure per la protezione e l’assistenza dei soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata”. Nell'attuale impianto legislativo non è prevista alcuna procedura normativa che assicuri una tutela immediata ai minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa, o alle madri che intendano allontanarsi dal contesto criminale e familiare di provenienza per assicurare ai propri figli concrete alternative di vita. L'obiettivo del disegno di legge è, dunque, quello di colmare il descritto vuoto normativo, con specifiche disposizioni finalizzate alla sicurezza e alla protezione socio-educativa, nonché alla stabile assistenza morale e materiale dei minorenni che vivono in nuclei familiari inseriti in ambienti di criminalità organizzata o ad essi contigui e che, per tale condizione, si trovano in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica e affettiva. Il disegno di legge si articola in dodici articoli. Dopo aver messo a fuoco le finalità (articolo 1) e l’ampia platea di destinatari delle misure di protezione previste dal disegno di legge (articolo 2), si individuano gli specifici strumenti di sostegno economico in favore dei minorenni e delle persone che, sottraendosi al giogo della famiglia mafiosa, affrontino il pericolo di ritorsioni (articoli 3 e 4). Una volta acquisita, da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale, la notizia rivelatrice di comportamenti gravemente disvaloriali della famiglia mafiosa nei confronti dei minorenni, il procedimento di adozione delle misure de quibus prosegue con l'instaurazione di un circuito comunicativo tra la Procura ordinaria e la Procura per i minorenni, volto a garantire una tempestiva tutela del minore. L'esecuzione di tali misure è affidata al Servizio centrale di protezione, sulla base del programma definito da un Comitato tecnico-scientifico (articolo 7), istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 6). Gli eventuali provvedimenti di modifica e revoca delle misure sono adottabili dal tribunale quando, sentito il procuratore e le persone interessate e acquisiti tutti gli elementi necessari, sopravvengano elementi nuovi tali da incidere sull'attualità e sulla gravità del pericolo, ovvero rilevino motivi connessi alla condotta dei beneficiari o all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte (articolo 8).