Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

15/12/2025 - Detenzione in apposite strutture terapeutiche dei tossicodipendenti o alcoldipendenti condannati a pena detentiva

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - esecuzione e ordinamento penitenziario

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Keywords: detenzione domiciliare - esecuzione della pena in regime non carcerario - recupero tossicodipendenti e alcooldipendenti

di Elena Andolina

È stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge S. 1635, d’iniziativa  dei Ministri Nordio e Schillaci, recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”. L’intervento normativo è finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva ed in condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall’altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, sì da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta. Si è ritenuto, a tal fine, di disegnare l’intervento in analogia con lo strumento che già prevede un’alternativa alla detenzione intramuraria per coloro che, destinatari di un ordine di esecuzione di pena divenuta definitiva, intendano sottoporsi o si stiano sottoponendo a (e intendano proseguire) un programma terapeutico di recupero, coadiuvati dai servizi sanitari territoriali e con l’ausilio e il supporto di strutture di strutture di cura e diagnosi di patologie correlate alla tossicodipendenza. La norma “modello” è dunque costituita dall’articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti  (d.p.r. n. 309del 1990), che disciplina l’istituto dell’”affidamento in prova in casi particolari”. Le previsioni introdotte con il presente disegno di legge, tuttavia, si discostano in modo significativo da quel modello, perché si atteggiano piuttosto come una forma di esecuzione della pena in regime non carcerario, ma pur sempre detentivo (domiciliare in apposite strutture terapeutiche), con modalità condizionate alla sussistenza di presupposti specificati  nei due articoli che si propone di introdurre nel testo unico  e con esiti dipendenti dalla buona riuscita, in termini di effettiva disintossicazione, del programma terapeutico.