argomento: de jure condendo - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (S. 1636)Keywords: concessione benefici penitenziari - permessi premio
di Elena Andolina
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S. 1636, d’iniziativa dell’onorevole Rastrelli, recante “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accertamenti per la concessione dei benefici penitenziari e di provvedimenti e reclami in materia di permessi, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici”. La concessione di misure premiali ad esponenti di primo piano della criminalità organizzata - alcuni dei quali tornati a delinquere, una volta cessata la detenzione - solleva interrogativi sulla reale efficacia del sistema di verifica preventiva e di monitoraggio successivo alla concessione dei benefici. In correlazione ad esigenze di tutela della sicurezza della collettività, la presente proposta - che consta di due articoli - mira ad una più puntuale regolamentazione dei procedimenti relativi alle misure in esame. Nello specifico, l’articolo 1 incide sull’articolo 4-bis della l. n. 354 del 1975: si rafforza l’obbligo per il giudice di richiedere e ottenere i pareri nell'ambito del procedimento per la concessione di benefici, con riflesso sui controlli e possibilità di impugnazione; si introduce uno snellimento delle procedure per la concessione di permessi premio successivi al primo; si prevede, infine, un maggiore coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In un quadro di coerenza di sistema, si interviene anche sull'articolo 30-bis della suddetta legge, allo scopo di rafforzare le garanzie di controllo nella concessione dei permessi premio, in particolar modo nei confronti dei detenuti condannati per reati di criminalità organizzata o terrorismo; prevedendo che, nei casi di concessione di permessi a detenuti sottoposti al regime del 41-bis, l'acquisizione dei pareri sia obbligatoria. L'articolo 2 della p.d.l. modifica la disciplina dell'articolo 89 del t.u. n. 309 del 1990, introducendo un controllo preventivo del giudice sulla struttura ospitante, anche a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di verificare l'insussistenza di elementi ostativi all'inserimento nella medesima del tossicodipendente o dell'alcool-dipendente.