argomento: de jure condendo - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (S. 1682 )Keywords: sospensione ordine di esecuzione - esecuzione pena detentiva
di Elena Andolina
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la pdl S. 1682, d’iniziativa dell’onorevole Zanettin, recante “Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale”. Il disegno di legge interviene sull'articolo 656 c.p.p. rubricato « Esecuzione delle pene detentive », con l'obiettivo di rafforzare i principi costituzionali di uguaglianza e finalità rieducativa della pena. Nel dettaglio, si amplia l'elenco dei casi di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti di persone condannate che non si trovino già in carcere - in stato di custodia cautelare - al momento della formazione del giudicato ogniqualvolta la pena che debbano integralmente espiare, ovvero la pena residua, sia contenuta entro i limiti temporali compatibili con l'accesso a misure alternative alla detenzione. Il disegno di legge si compone di due articoli.
L’articolo 1 incide direttamente sul comma 9 dell'articolo 656 c.p.p. Il catalogo dei reati sottratti dall'automatismo dell'ordine di esecuzione non sospeso è individuato in parte mediante rinvio all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla citata legge n. 354 del 1975 e in parte mediante l'elencazione di specifici reati. L’articolo 2 riguarda la disciplina transitoria: le nuove disposizioni troveranno applicazione relativamente agli ordini di esecuzione emessi dopo l'entrata in vigore. Tuttavia, nell'ottica di garantire il rispetto del principio di uguaglianza, e decongestionare il sistema carcerario, è contestualmente previsto che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, d'ufficio o su istanza del condannato o del suo difensore, il pubblico ministero debba provvedere alla revoca dell'ordine di esecuzione precedentemente emesso, se riguarda uno dei delitti di cui al previgente comma 9, lettera a), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando il limite di pena da espiare rientra in quelli stabiliti dal comma 5 dell'articolo 656.
Se l'ordine di esecuzione è già stato eseguito, il pubblico ministero revoca immediatamente la carcerazione. Contestualmente alla revoca del precedente ordine di esecuzione, e comunque non oltre i trenta giorni successivi, il pubblico ministero emetterà un nuovo ordine di esecuzione applicando le disposizioni introdotte dalla presente legge.