argomento: corti europee - impugnazioni
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 13 novembre 2025, Abo c. Turchia)Keywords: richiesta di riapertura del procedimento a sesuito di un precedente procedimento a carico del ricorrente dichiarato iniquo dalla Corte - applicabilità dell - rigetto della domanda fondato su un ragionamento automatico e insufficiente - violazione del diritto a un processo equo
Corte e.d.u., 13 novembre 2025, Abo c. Turchia
Parole chiave: richiesta di riapertura del procedimento a seguito di un precedente procedimento a carico del ricorrente giudicato iniquo dalla Corte – applicabilità dell’art. 6 Cedu, nella parte penale, al procedimento relativo alla domanda di riapertura – provvedimento di rigetto della domanda fondato su un ragionamento automatico e insufficiente – violazione del diritto a un processo equo
Già coinvolto nell’ambito di un procedimento penale dichiarato iniquo ai sensi dell’art. 6 §§ 1 e 3 Cedu per difetto di assistenza difensiva dell’imputato in stato di custodia cautelare (Corte e.d.u, Comitato, Davut Abo c. Turchia, 26 novembre 2013), il ricorrente adisce nuovamente la Corte denunciando la l’arbitrarietà del procedimento con cui i giudici turchi, senza alcun approfondimento e con motivazione insufficiente, hanno respinto la richiesta di riapertura del procedimento a seguito della pronuncia del 2013. In primo luogo, viene appurata l’applicabilità delle garanzie della parte penale dell’art. 6 Cedu al caso di specie in quanto procedimento relativo a un rimedio classificato come straordinario nel diritto interno, nel quale il giudice effettua una valutazione che conduce a un riesame del merito della causa (il tribunale turco di primo grado aveva ritenuto che la violazione dichiarata dalla Corte - limitazione del diritto del ricorrente di avvalersi di un avvocato - non avesse inciso sul merito della condanna). Riconosciuta l’ammissibilità della richiesta in quanto non incompatibile ratione materiae con le disposizioni convenzionali, i giudici di Strasburgo censurano l’operato di quelli nazionali per avere respinto la domanda dell’interessato in forza di un ragionamento automatico e insufficiente che non ha adeguatamente esaminato le osservazioni di parte né valutato concretamente i fatti del caso. La Corte ritiene, dunque, che la decisione che ha negato la riapertura del procedimento non soddisfi i requisiti che il riesame di una carenza procedurale relativa al diritto di avvalersi di un avvocato, deve possedere per risultare conforme ai principi convenzionali. Di qui la dichiarata violazione dell’art. 6 Cedu per iniquità del procedimento.