argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - indagini preliminari e difensive
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 14 novembre 2025, n. 37237)Keywords: retrodatazione - iscrizione nel registro delle notizie di reato - termini - inammissibilità - indagini preliminari
Il termine di venti giorni, stabilito a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona indagata sia stata posta in condizioni di disporre degli elementi sufficienti a farla valere, e il termine deve essere rispettato tanto nell'ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini decida di rivolgersi al giudice che procede o al giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari, quanto nel caso in cui la medesima intenda devolvere la questione nell'ambito del procedimento di riesame o di altro sub-procedimento nel quale sia stato richiesto un vaglio del giudice, con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini.