Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

10/11/2025 - Modifiche in tema di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa

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Keywords: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - atti persecutori - freezing

di Elena Andolina

È stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge 2582, d’iniziativa dell’onorevole Devis Dori, recante “Modifiche agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di atti persecutori, nonché all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Nonostante i numerosi interventi normativi degli ultimi anni, permangono lacune nell'attuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di sostegno alle vittime. Le gravi carenze emerse in numerosi casi di cronaca, lungi dall'essere riconducibili a disfunzioni episodiche o a limiti operativi di singoli attori istituzionali, rivelano criticità sistemiche profonde e persistenti. La presente proposta di legge consta di 3 articoli.
Con l'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 609-bis c.p., attribuendo rilevanza al fenomeno psicologico della paralisi mentale o fisica, cosiddetto «freezing», che attiene al concetto di consenso nell'ambito della violenza sessuale. Con l'introduzione del comma aggiuntivo si riconosce, poi, che la paralisi mentale o fisica non può essere in alcun modo interpretata come consenso. Nel solco di un'evoluzione giurisprudenziale volta a rafforzare gli strumenti di tutela contro le condotte persecutorie di cui all'articolo 612-bis c.p., l'articolo 2 prevede che «qualora le condotte poste in essere dalla persona offesa siano determinate da uno stato di soggezione psicologica non è esclusa la configurabilità del reato di cui al primo comma». L'articolo 3 apporta, infine, modifiche all'articolo 282-ter c.p.p. con riferimento alla misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In aggiunta al distanziamento di «allerta» non inferiore a cinquecento metri dalla persona offesa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, si propone l'introduzione di un ulteriore livello di «preallerta». Si prevede, nello specifico, che il giudice definisca contestualmente un livello di «allerta» e un livello di «preallerta», comunque non inferiore a duemila metri, al cui superamento l'imputato o l'indagato viene immediatamente contattato al fine di impedire il suo ingresso nella zona di allerta, rendendo quindi più efficace tale misura e la tutela della persona offesa.