Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/11/2025 - Corte e.d.u., 6 novembre 2025, A.V. c. Svizzera

argomento: corti europee - esecuzione e ordinamento penitenziario

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Keywords: diritto al rispetto dellla corrispondenza - controllo ordinario sulla corrispondenza del detenuto - status privilegiato per il rapporto epistolare col difensore - - - - - controllo conforme al diritto interno - controllo non irragioevole in forza delle ordinarie esigenze della detenzione

Corte e.d.u.,  6 novembre 2025, A. V. c. Svizzera

Parole chiave: diritto al rispetto della corrispondenza - controllo ordinario sulla corrispondenza  del detenuto - status privilegiato per il rapporto epistolare col difensore – controllo conforme al diritto interno - controllo non irragionevole in forza delle ordinarie esigenze della detenzione      

La ricorrente - sottoposta a misura cautelare  in carcere  - denuncia la violazione del suo  diritto al rispetto della corrispondenza a causa del controllo delle sua posta in entrata e in uscita, fatta eccezione per le missive scambiate con l’avvocato e gli organismi deputati a verificare l’attuazione dei diritti fondamentali in carcere. Alla luce del consolidato orientamento in materia, la Corte esclude nel caso di specie la violazione dell’art. 8 Cedu. Infatti, benché incontestabile, l’ingerenza nel diritto al rispetto alla corrispondenza soggetta al controllo del personale penitenziario, risponde a tutti i requisiti che ne escludono l’arbitrarietà ai sensi della norma convenzionale, ovvero la  previsione da parte del diritto interno che distingue tra le diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporto epistolare col detenuto, per riconoscere uno status privilegiato alla corrispondenza con soggetti specifici che, per tale motivo, risulta sottratta al controllo. Ancora, il perseguimento di uno o più scopi legittimi quali l’ordine, la sicurezza, il buon funzionamento del carcere e la prevenzione di nuovi reati.  Infine,  l’assenza di un obbligo per le autorità di motivare, in ogni singolo caso, il controllo di tipo ordinario, diversamente dalle ipotesi di blocco o restrizione della corrispondenza suscettibile di compromettere l’ordine o la sicurezza, che esigono sempre una motivazione circostanziata.