argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 12 settembre 2025, n. 30618)Articoli Correlati: Riconoscimento ed esecuzione della pena in Italia - Necessità - Diritto dello Stato di emissione di procedere all’esecuzione della pena irrogata
a) In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui questo sia emesso al fine dell’esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, prima di rifiutare la consegna e di prendere in carico l’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo, invece, tenuta a disporre la consegna nel caso di dissenso dello Stato di emissione.
b) In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, nel caso in cui, prima della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, sia già iniziata l’esecuzione della pena in Italia e la Corte di appello non abbia richiesto il consenso dello Stato di emissione, procedendo unilateralmente al riconoscimento ed all’esecuzione della sentenza di condanna, lo Stato di emissione, ai sensi degli artt. 13 e 22 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, non può procedere all’esecuzione della pena irrogata.