argomento: corti europee - cosa giudicata
» visualizza: il documento (Corte di giustizia UE, 11 settembre 2025 - Causa C-802/23)Articoli Correlati: ne bis in idem - qualificazione giuridica del fatto - reati terroristici
In tema di ne bis in idem, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che una persona non può essere perseguita in uno Stato membro per un reato — anche qualora si tratti di un fatto di estrema gravità, come uno terroristico — qualora sia già stata condannata in un altro Stato membro per il medesimo fatto, ancorché qualificato giuridicamente in modo diverso.
Di seguito, il principio di diritto.
L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di medesimi fatti comprende i fatti contestati ad una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi fatti, per atti di partecipazione ad un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico.