Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/07/2025 - Corte e.d.u., 22 luglio 2025, Demėrhan e altri c. Turchia

argomento: corti europee - prove

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Alcune persone sono state condannate per il tentato colpo di Stato in Turchia del luglio 2016, sulla base del loro utilizzo del sistema di messaggistica criptata denominato ByLock, ritenuto decisivo. Come già affermato nella precedente decisione Yuksel Yalçinkaya c. Turchia (26 settembre 2023), la Corte ha ritenuto che l’acquisizione illegale dei dati, nonché l’impossibilità per la difesa di accedervi, verificarne l’integrità e la non alterazione, e quindi di sollevare eventuali contestazioni, abbia generato un contesto iniquo, in contrasto con l’art. 6 §1 CEDU. Inoltre, la condanna si fondava sulla presunzione secondo cui il sistema sarebbe stato utilizzato esclusivamente da terroristi e, pertanto, chiunque ne facesse uso veniva considerato parte del gruppo sovversivo. Questa violazione, riconducibile alla logica sottostante l’onere della prova nel processo penale, aggrava l’iniquità del contesto processuale e si riflette negativamente sul principio di legalità (art. 7 CEDU), in quanto la condanna è stata pronunciata in assenza della prova della responsabilità per un fatto – inteso nella sua componente tanto materiale quanto soggettiva – qualificato dalla legge come reato.