Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

01/09/2025 - Novità in tema di notificazioni

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - atti del procedimento

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di Elena Andolina

È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S. 1475, d’iniziativa dell’onorevole Lopreiato, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di comunicazioni e notificazioni”. La proposta, che si inserisce nel percorso di digitalizzazione della giustizia penale, mira a superare il tradizionale meccanismo dell'avviso di deposito, sostituendolo con la notificazione diretta del provvedimento nella sua interezza. L'intervento normativo introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale, volte a semplificare e velocizzare il sistema delle notificazioni, garantendo maggiore efficienza e trasparenza.
Si modifica l'art. 128 c.p.p., prevedendo tanto la notificazione del provvedimento, completo di motivazione, al pubblico ministero e alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito in cancelleria, quando la possibilità di eseguire la notificazione mediante modalità telematiche nei casi previsti dalla legge.
Vengono riformulati i commi 8 e 8-bis dell'articolo 175 c.p.p., adeguando la disciplina della restituzione nel termine al nuovo regime di notificazione integrale dei provvedimenti e garantendo il necessario coordinamento con gli istituti della prescrizione e dell'improcedibilità.  Si interviene, poi, sulla decorrenza del termine per la proposizione del riesame e del ricorso per Cassazione (artt. 309 e 311 c.p.p.), fissando il dies a quo al momento della notificazione del provvedimento, eliminando il riferimento all'avviso di deposito e semplificando il computo dei termini processuali.
Si supera il previgente sistema basato sull'avviso di deposito con estratto della decisione (ex art. 548 c.p.p.), introducendo la notificazione diretta della sentenza alle parti.
Infine, incidendo sull’art. 611 c.p.p., si prevede un meccanismo specifico per la notificazione delle richieste del procuratore generale nei casi in cui esse non siano accessibili mediante il fascicolo informatico, garantendo così l'effettività del contraddittorio cartolare.