Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

18/04/2025 - Cass., sez. IV, 18 aprile 2025, n. 15455

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici

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Il giudice, in assenza della contestazione di un’aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata all’imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.