Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

06/04/2023 - Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 14840

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni

» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 14840) scarica file

Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova - ricorso per cassazione - legittimazione - Procuratore Generale presso la Corte di Appello - responsabilità degli enti

Il procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova di cui all'art. 464-bis, cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato.

L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.