Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/03/2023 - Corte e.d.u., 28 marzo 2023, Sarbu c. Romania

argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova

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Articoli Correlati: conversazioni videoregistrate con dispositivo portatile - utilizzabilità delle conversazioni a fini probatori - interferenza illecita nella vita privata - esclusione

Corte e.d.u.,  28 marzo 2023, Sarbu c. Romania  

Parole chiave:  conversazioni videoregistrate con dispositivo portatile tra coimputati nel medesimo processo  - utilizzabilità delle conversazioni ai fini probatori - interferenza illecita nella vita privata - esclusione 

Un cittadino romeno, condannato per corruzione, denuncia la violazione del diritto alla vita privata tutelato dall’art. 8 Cedu, a causa dell’impiego nel processo a suo carico delle registrazioni compiute di nascosto dal coimputato nel luogo dove entrambi lavoravano, servendosi una videocamera in miniatura collegata a una penna. Secondo i giudici nazionali le registrazioni, la cui autenticità era stata accertata tramite perizia, venivano legittimamente utilizzate, in quanto effettuate da un coimputato secondo la disciplina processuale romena, che non richiede la previa autorizzazione del giudice per la registrazione di conversazioni a cura dalle parti. La Corte di Strasburgo esclude che l’utilizzo di tali conversazioni nel procedimento penale, abbia costituito una interferenza illecita nella privacy del ricorrente, in quanto prevista dal diritto interno, che, comunque, non deve spingersi fino a consentire a un individuo di prevedere quando le autorità potrebbero ricorrere a misure di sorveglianza in modo da conformare la propria condotta; finalizzata al perseguimento di un importante interesse come il mantenimento dell’ordine pubblico e la prevenzione dei reati; e, infine, assistita da garanzie sufficienti contro gli abusi, visto che le eccezioni sollevate dal ricorrente sulla legittimità delle conversazioni, erano state esaminate e respinte con adeguata motivazione.