Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/02/2023 - Corte di giustizia dell'Unione europea, 16 febbraio 2023, (Causa C-349/21)

argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova

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Corte di giustizia dell’Unione europea, 16 febbraio 2023 (Causa C-349 /21)

 

Risulta compatibile con l’art. 15, § 1, direttiva 2002/58 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, letto alla luce dell’art. 47, comma 2, della Carta di Nizza, la prassi invalsa nell’ordinamento bulgaro secondo cui la decisione che accolga la richiesta di utilizzo di una tecnica investigativa speciale (intercettazione telefonica),  per quanto priva di motivazione specifica, si fondi “a monte” su una richiesta dettagliata e circostanziata,  sicché i motivi risultino deducibili agevolmente e senza ambiguità, da una lettura incrociata  di entrambi i provvedimenti. Nel chiarire il dubbio interpretativo sollevato dal giudice bulgaro, la Corte del Lussemburgo precisa che deve ritenersi che nel firmare un testo prestabilito secondo un modello che indica il rispetto dei requisiti di legge, il giudice nazionale convalida i motivi fondanti la richiesta circostanziata, garantendo, a sua, volta l’osservanza dei requisiti stessi. Per tale ragione, è indispensabile che sia l’intercettato che il giudice incaricato di verificare la legittimità della operazione, siano in grado di accedere non solo alla decisione che l’ha  autorizzata, ma anche a quella che l’ha richiesta, in modo da poter cogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto sulla cui base il giudice ha riscontrato ila conformità al dettato normativo.