Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/11/2022 - Corte e.d.u., 17 novembre 2022, Makrylakis c. Grecia

argomento: corti europee

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Corte e.d.u.,  17 novembre 2022, Makrylakis c. Grecia  

Il ricorrente, di nazionalità greca, denuncia la violazione del  diritto all’accesso a un tribunale per aver assistito al rigetto di entrambe le domande di risarcimento per il periodo di  detenzione in carcere di due anni a seguito di condanna a diciotto anni di reclusione emessa in primo grado, poi, “ribaltata” dal giudice di appello, che pronunciava sentenza di assoluzione. Come già  sostenuto in altre occasioni, la Corte adita ribadisce che il diritto garantito dall’art. 6 § 1 Cedu  non è assoluto, ma suscettibile di limitazioni decise in seno ai singoli ordinamenti nazionali; tali limitazioni, tuttavia, devono essere tali da non pregiudicare la sostanza del diritto medesimo, venendo consentite soltanto se rispondenti a un scopo legittimo e conformi a un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. L’accertamento di tali requisiti va effettuato applicando i tre criteri enucleati in precedente occasione  (Corte e.d.u., Grande Camera, 5 aprile 2018, Zubac c. Crozia, §§ 76/79), ovvero  la  prevedibilità della restrizione; l’individuazione di chi tra il richiedente e la Stato convenuto subisce le conseguenze negative degli errori commessi durante il procedimento, causa del mancato accesso alla giurisdizione; infine, l’eventuale, eccessivo, formalismo  determinato dalle limitazioni stesse. La verifica cosi condotta, convince i Giudici europei della violazione  della garanzia convenzionale menzionata,  in quanto la dichiarata irricevibilità di entrambe le domande di risarcimento è stata il frutto di una disciplina interna incoerente e imprevedibile; di una serie di omissioni e incertezze imputabili ai giudici ellenici e non al ricorrente che, al contrario,  era stato indotto a maturare  una ragionevole aspettativa che fosse in corso una decisione sul merito della sua domanda. Infine, di un eccessivo formalismo nella applicazione delle disposizioni relative alla presentazione delle istanze di risarcimento, sicché tali disposizioni hanno cessato di servire gli obiettivi della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia e hanno, invece, rappresentato  un ostacolo che ha impedito al ricorrente di ottenere una decisione sul merito del suo caso.