Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

16/11/2022 - Corte e.d.u., 25 ottobre 2022, Xenofontos e altri c. Cipro

argomento: corti europee - prove

» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 25 ottobre 2022, Xenofontos e altri c. Cipro) scarica file

Articoli Correlati: equità del processo - dichiarazioni accusatorie rese dal concorrente nel reato - confessione autentica - assenza di accordi con l - utilizzabilità ai fini del giudizio di condanna

Corte e.d.u., 25 ottobre 2022,  Xenofontos e altri c. Cipro

 

 Non pregiudica l’equità del procedimento ai sensi dell’art.6 Cedu, la condanna all’ergastolo dei tre ricorrenti pronunciata dai giudici ciprioti sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da un quarto concorrente nel reato di omicidio loro ascritto. Questi dopo aver negato ogni tipo di coinvolgimento nelle prime battute delle indagini,  a seguito di un successivo moto di resipiscenza,  in assenza di qualsivoglia tipo di accordo con l’ufficio della accusa che, infatti,  nulla aveva promesso in cambio, confessava la propria compartecipazione nel delitto, al cui accertamento contribuiva in modo decisivo. Tale ammissione di responsabilità, ritenuta frutto di autentico rimorso. e  l’accurata valutazione di genuinità e affidabilità di quanto affermato nell’esame dibattimentale, induceva il p.m., secondo il potere discrezionale riconosciutogli dall’ordinamento interno, a non esercitare l’azione penale nei confronti del soggetto, ma anzi a offrirgli protezione. Pur consapevole che la testimonianza di un complice resa in cambio dell’immunità dall’accusa può rendere il processo iniquo, poiché, in simili casi, la testimonianza medesima è per sua natura suscettibile di manipolazioni e può essere resa solo per ottenere vantaggi o per vendetta personale, la Corte di Strasburgo esclude che,  nel caso esaminato, vi sia stata la violazione della garanzia convenzionale: anzitutto per l’accertata mancanza di un patto di collaborazione tra accusatore ed accusato, in relazione alla quale la difesa dei  ricorrenti non è stata in grado di fornire alcuna prova contraria; in secondo luogo,  per la presenza di prove a carico ulteriori e diverse dalla confessione, poste a base del giudizio di colpevolezza.