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20/06/2022
Corte e.d.u., 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia
argomento: corti europee - azione penale e pubblico ministero

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COMMENTO
Corte e.d.u., 16 giugno 2022, Giorgi c. Italia
Parole chiave: violenza domestica - mancata adozione delle misure preventive - inerzia nelle indagini degli organi inquirenti
A distanza di due mesi e poco più dalla precedente condanna (Corte e.d.u., 7 aprile 2022, Landi c. Italia), lo Stato italiano viene nuovamente censurato a Strasburgo per non aver adempiuto al dovere di indagare su gravi accuse di maltrattamenti perpetrati in un contesto di gravi episodi di violenza domestica (molestie, pedinamenti, minacce di morte anche con un coltello, contusioni mediante casco da motociclista), da parte del coniuge in danno della ex moglie e dei loro tre figli. Nonostante il vasto e articolato corredo normativo apprestato dal legislatore nazionale in materia e la tempestività con cui le Forze dell’ordine hanno allertato gli inquirenti in occasione dei ripetuti interventi effettuati su richiesta dalla ricorrente, l’autorità giudiziaria italiana non ha mostrato la necessaria diligenza imposta dal Preambolo della Convenzione di Istanbul nella trattazione dei casi di violenza domestica, con la conseguenza di omettere l’adozione di misure preventive adeguate a proteggere le vittime dal rischio di ulteriori maltrattamenti. Rischio la cui reale concretezza e immediatezza, già rilevata dai Carabinieri, avrebbe potuto essere agevolmente riscontrata dagli organi d’accusa attraverso una esaustiva valutazione dei numerosi elementi presenti in atti, quali le plurime denunce della ricorrente; il rinvio a giudizio per lesioni a carico del marito; ancora, l’esistenza di procedimento per inadempienza alimentare nei confronti del medesimo soggetto; infine, la relazione dei servizi sociali depositata presso la cancelleria del tribunale attestante lo stato di disagio e difficoltà dei minori. L’indifferenza per l’elevato rischio di ulteriori, futuri, comportamenti violenti e l’incapacità di condurre una indagine efficace rispetto ad accuse credibili, inducono i Giudici europei ad affermare che la magistratura italiana oltre a venir meno al dovere di proteggere la ricorrente e i figli, è rimasta inerte nell’esercizio dell’azione, in tal modo violando l’art. 3 C.e.d.u.
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